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Benefici Fiscali

CDG ITALIA è una associazione di promozione sociale (L. 383/2000), iscritta dal 2022 nel Registro nazionale delle APS – Associazioni di promozione sociale – N. Decreto Iscriz. ****** – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e come tale tutte le donazioni a favore di CDG ITALIA sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati a CDG ITALIA APS recanti la clausola “non trasferibile”. 

 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il Codice del Terzo Settore (CTS), D. Lgs. N. 117/2017, articolo 83, commi 1 e 2, ha modificato il sistema fiscale di deduzioni (dal reddito) e detrazioni (di imposte) riconosciute ai soggetti che effettuano erogazioni liberali alle APS Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il nuovo regime è applicabile alle APS come CDG ITALIA, alle OdV Organizzazioni di Volontariato (con specifici vantaggi) e a favore di enti del terzo settore non commerciali, di cooperative sociali e imprese sociali a condizione che gli importi ricevuti siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le agevolazioni sono in vigore in via transitoria dal gennaio 2018 solo per APS, OdV, Onlus e valgono per tutte quelle erogazioni liberali effettuate con mezzo tracciato: versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Non spettano pertanto per le erogazioni effettuate in contanti.

Le nuove misure agevolative non sono cumulabili tra loro né con analoghe misure in vigore prima dell’applicazione del CTS avvenuta il 3 agosto 2017.

Unica documentazione valida agli effetti fiscali è quella rilasciata dalla Banca o dall’Ufficio postale presso cui è effettuata l’operazione ovvero la ricevuta del versamento bancario o postale. In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, la documentazione da conservare è l’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Le diverse opportunità sono alternative: si può esercitare una sola deduzione o detrazione. La deduzione riduce il reddito imponibile; la detrazione riduce l’imposta da versare.

La DETRAIBILITA’ riduce l’importo dell’IRPEF da versare per le persone fisiche

La DEDUCIBILITA’ riduce il reddito sul quale calcolare IRPEF/IRES da versare

 

  • CTS – D. Lgs. 117/2017 – art. 83, co. 1
  • Soggetto IRPEF Persona fisica
  • DETRAIBILITA’ dall’imposta dovuta calcolata sul reddito netto fino al 30% dell’importo erogato e fino a 30mila euro per ciascun periodo d’imposta.

 

  • CTS – D. Lgs. 117/2017 – art. 83, co. 2
  • Soggetto IRPEF Persona fisica e Soggetto IRES Persona giuridica
  • DEDUCIBILITA’ dal reddito netto sul quale calcolare l’imposta dovuta fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.